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Sistemi di tutela giurisdizionale del cittadino: modelli monistici e modelli dualistici


È stata proposta la distinzione fra modelli monistici e modelli dualistici, per classificare i diversi sistemi di tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dell’Amministrazione.
Nei modelli monistici la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione viene attribuita in via esclusiva o in via prevalente a un solo giudice: questo giudice in alcuni Paesi è il giudice ordinario, in altri è il giudice speciale.
Nei modelli dualistici, invece, la giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione è assegnata al giudice ordinario e al giudice speciale su un piano di parità, ossia senza la prevalenza dell’uno o dell’altro: a questo modelli sarebbe riferibile oggi il sistema italiano, caratterizzato dalla distribuzione delle competenze fra giudice ordinario (civile) e giudice speciale (Tar e Consiglio di Stato) in funzione delle posizioni soggettive coinvolte (rispettivamente, diritto soggettivi o interessi legittimi).
Questa classificazione,però, non ha valore assoluto.

I modelli monistici che si ispirano al contenzioso amministrativo francese non contemplano l’esclusione di ogni competenza del giudice ordinario per controversie fra il cittadino e l’Amministrazione: determinate controversie con l’Amministrazione sono demandate al giudice ordinario, o perché relative a rapporti in cui l’Amministrazione compare come soggetto di diritto comune, o perché riguardanti posizioni di libertà o particolari diritti del cittadino.

I modelli dualistici finiscono così con l’essere circoscritti al sistema italiano, in cui a fondamento del riparto tra le due giurisdizioni vi è la distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi.

Si tenga presente, però, che neppure il modello italiano segue in modo pieno questa classificazione, perché in alcuni ambiti, oggi più estesi che in passato, la competenza del giudice amministrativo non dipende dalla configurabilità di una posizione soggettiva come interesse legittimo, ma dipende dalla inerenza della controversia a una certa materia (c.d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Per questi ambiti non vale la logica del modello dualista, ma vale piuttosto la logica del modello monista.
Inoltre, nei casi in cui si controverta se la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice ordinario o al giudice speciale, dal 1877 è demandato alla Cassazione decidere il conflitto o la questione di giurisdizione.
Pertanto, nel nostro ordinamento, spetta a un giudice ordinario interpretare a definire i limiti della giurisdizione del giudice speciale.
Appare significativa la soluzione attuata negli ultimi decenni in Spagna.
In questo Paese l’influenza del modello francese del contenzioso amministrativo non ha impedito l’affermazione di una giustizia amministrativa affidata principalmente a giudici con una competenza a un’organizzazione particolari, ma appartenenti all’ordine giudiziario e soggetti allo stesso stato giuridico e al medesimo organo di autogoverno che valgono anche per i giudici dei tribunali civili e penali.
Si tratta, pertanto, non di un giudice “speciale”, ma piuttosto di un giudice “specializzato”: al vertice degli organi di giustizia amministrativa è collocata una sezione del Tribunale Supremo, organo corrispondente alla nostra Corte di Cassazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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