Il modello del contenzioso amministrativo nel regno di Sardegna
Alla stregua di questi decreti si delineava il seguente quadro:
a. non ogni attività amministrativa era soggetta a un sindacato giurisdizionale.
In particolare, era esclusa da qualsiasi tipo di sindacato la c.d. amministrazione economica, espressione allora utilizzata principalmente per designare l’attività amministrativa non puntualmente disciplinata da norme di legge o di regolamento, o rimessa a valutazioni dell’Amministrazione.
In questi casi, dato che il cittadino non poteva invocare una norma che lo tutelasse, non vi era neppure spazio per una tutela giurisdizionale: la tutela del cittadino poteva svolgersi solo nell’ambito dell’Amministrazione stessa, in particolare per mezzo di ricorsi gerarchici;
b. in alcune materie elencate dalla legge, la tutela dei cittadini era demandata ai “giudici ordinari del contenzioso amministrativo”, ossia al sistema articolato nei Consigli di Governo e nel Consiglio di Stato;
c. in altre materie individuate specificamente da leggi speciali, la tutela dei cittadini era demandata a “giudici speciali del contenzioso amministrativo” (controversie in materia di contabilità pubblica, alla Corte dei conti; controversie in materia di pensioni, al Consiglio di Stato).
Il Consiglio di Stato, quindi, era giudice speciale del contenzioso amministrativo, in unico grado, in materia di pensioni, e giudice ordinario del contenzioso amministrativo, in grado di appello;
d. negli altri casi la competenza spettava al giudice ordinario, ossia ai giudici civili.
Un sistema del genere lasciava ampio spazio alla possibilità di conflitti, che si presentavano quando due autorità di ordini diversi rivendicavano la medesima competenza (c.d. conflitti positivi), oppure quando escludevano entrambe la propria competenza (c.d. conflitti negativi).
La disciplina per la loro risoluzione fu introdotta con una legge del 1859: la decisione dei conflitti era assunta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il sistema sanciva pertanto una prevalenza dell’autorità amministrativa su quella giurisdizionale.
Ai giudici ordinari del contenzioso amministrativo non erano conferiti poteri di annullamento rispetto agli atti amministrativi dedotti in giudizio: era diffusa la convinzione che l’annullamento costituisse un atto riservato all’Amministrazione, ma soprattutto non deve sfuggire che il giudizio non aveva un carattere specificamente impugnatorio e verteva su rapporti in atto fra l’Amministrazione e i cittadini.
Continua a leggere:
- Successivo: Il declino dei tribunali del contenzioso amministrativo
- Precedente: La giustizia amministrativa nel regno di Sardegna
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo II, a.a 2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di giustizia amministrativa
- Autore del libro: Aldo Travi
Altri appunti correlati:
- Diritto delle Amministrazioni Pubbliche
- Indagini preliminari, processo e sentenza
- Diritto Amministrativo
- Seminario "Giustizia e Modernità"
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Specificità dei motivi di ricorso e onere della prova nel processo in materia di operazioni elettorali
- Principio di effettività della tutela giurisdizionale e nuovo codice del processo amministrativo: anche sulle azioni di accertamento e adempimento in generale
- L'accesso ai documenti e la sua tutela
- La disciplina della zona a traffico limitato: interessi coinvolti, controlli, strumenti di tutela
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.