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Gli Istituti della giustizia amministrativa


Con l’espressione “giustizia amministrativa” sono designati alcuni istituti, non tutti di carattere giurisdizionale, diretti specificamente ad assicurare la tutela dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione.
Questi istituti sono stati elaborati per la tutela del cittadino che abbia subito una lesione da un’attività amministrativa: ancora oggi sono in genere strumenti di tutela “successiva”, che disciplinano la reazione del cittadino nei confronti di un’azione già svolta dall’Amministrazione.
Una parte della dottrina, nel porre in evidenza gli elementi caratteristici della giustizia amministrativa, frequentemente ha preso in esame il rapporto fra istituti di giustizia amministrativa e controlli sull’attività amministrativa.
Anche i controlli sugli atti sono previsti per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e in genere riguardano un’attività amministrativa già conclusa.
Si incentrano, in genere, sulla verifica della legittimità dell’atto amministrativo; più raramente sulla verifica della sua opportunità (c.d. controlli di merito).
La riforma del Titolo V della Costituzione ha soppresso il controllo regionale sugli atti degli enti territoriali e il controllo statale sugli atti delle Regioni.
In altri ambiti invece i controlli sono rimasti: così è per quelli esercitati dalla Corte dei conti su alcuni atti dell’Amministrazione statale.
Anche i controlli possono portare all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo.
Un criterio distintivo fra i controlli e gli istituti tipici della giustizia amministrativa sarebbe identificabile nel fatto che i controlli attuerebbero un interesse oggettivo (ossia l’interesse alla conformità dell’operato dell’Amministrazione al diritto),mentre gli istituti di giustizia amministrativa assicurerebbero in modo specifico l’interesse del cittadino.
Va tenuto presente che gli istituti di giustizia amministrativa non si esauriscono negli strumenti per la tutela “giurisdizionale”: di conseguenza la distinzione fra i controlli e gli istituti di giustizia amministrativa non può essere ricercata nei caratteri specifici della funzione giurisdizionale.
Fra gli strumenti di giustizia amministrativa sono compresi anche i ricorsi amministrativi: con essi la contestazione del cittadino è proposta a un organo amministrativo e la decisione è assunta con un atti amministrativo, senza alcun esercizio di funzione giurisdizionale.
Ma non si ha l’esercizio di un’attività assimilabile a quella di controllo: il potere di annullamento è esercitato in seguito all’iniziativa di un cittadino che fa valere un suo proprio interesse.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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