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I servizi pubblici a fruizione individuale: i servizi economici


I servizi economici, quelli diretti a soddisfare esigenze degli utenti sufficientemente omogenee sotto il profilo qualitativo e che quindi possono essere costituiti da prestazioni sostanzialmente standardizzate e quindi suscettibili di una produzione con tecniche industriali.
I servizi economici si distinguono da quelli sociali in quanto questi ultimi, essendo servizi alla persone, non sono standardizzabili ne tanto meno industriabilizzabili; e dai servizi burocratici in quanto, se pur questi ultimi sono standardizzabili, non sono soggetti a produzione industriale.
Quando un pubblico potere decideva di provvedere direttamente alla gestione di un servizio economico, in quanto reputato di interesse pubblico, escludendolo dal campo della libera iniziativa economica senza rispettare le regole della concorrenza, si diceva che esso assumeva la gestione del servizio.
La gestione dei pubblici poteri può essere gestione diretta, quando il pubblico potere provvede direttamente per mezzo dei propri organi amministrativi alla gestione del servizio, o gestione indiretta, quando la gestione del servizio è nelle mani di un’impresa privata su concessione del pubblico potere che ha assunto il servizio il quale impedisce che altre aziende facciano concorrenza in tale settore.
La disciplina comunitaria esige, però, il rispetto delle regole di concorrenza anche in tema di servizi pubblici per tanto si assiste, in Italia, ad una graduale conformazione a tale normativa con la cosiddetta liberalizzazione dei servizi pubblici dal monopolio dello Stato.
Una recente disposizione costituzionale del 2001 addirittura dichiara il principio di sussidiarietà verso le iniziative private in settori di interesse pubblico definendo che ove l’interesse generale possa essere soddisfatto con attività private svolte autonomamente, i pubblici poteri non possono sostituirsi ai privati ma piuttosto debbono rispettare ed incoraggiare le loro iniziative.

Quando determinati interessi pubblici non trovano soddisfazione per mezzo delle iniziative economiche private, la P.A. può indirizzare, tramite provvedimenti conformativi, ecc…, l’attività di tali soggetti privati per garantire la soddisfazioni dei suddetti interessi.
Le attività che risultano, come appena visto, vincolate dai pubblici poteri, cioè necessitano dell’intervento della P.A. per garantire a tutti i loro servizi, sono dette servizi di pubblica utilità, gli atti amministrativi che ne regolano l’attività incidono imperativamente soprattutto sulla libertà di fare contratti (per esempio imponendo una tariffa da adottare).

E’ fatta comunque sempre salva la possibilità dell’imprenditore di cessare l’attività, ciò è naturalmente molto rischioso soprattutto per i servizi di pubblica utilità in quanto ciò può arrecare danno agli interessi pubblici in gioco.
La P.A. non può obbligare autoritativamente un imprenditore a proseguire la propria attività contro la sua volontà, se non per brevi periodi di tempo.
Per ottenere questo risultato occorre ricorrere allo strumento contrattuale e specificatamente ai cosiddetti contratti di servizio.

Quando non c’è possibilità che un’impresa privata si assuma l’incarico di garantire un servizio pubblico allora si ricorre alle imprese pubbliche, ossia attività che hanno un legame molto stretto con la P.A. anche se non ne fanno parte.

Oggi, in applicazione delle normative comunitarie sulla concorrenza, possono derogare al rispetto della concorrenza soltanto imprese incaricare della gestione di servizi di interesse economico generali per le quali l’applicazione rigorosa delle norme sulla concorrenza sarebbe di ostacolo al raggiungimento del fine loro affidato, in questi casi si parla di servizi pubblici in senso stretto.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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