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La tutela risarcitoria e la tutela costitutiva nel diritto amministrativo


Le differenze tra le due giurisdizioni risiedono nel tipo di posizioni giuridiche soggettive tutelate e nel tipo di tutela concessa.
La tutela offerta dal giudice ordinario si dice risarcitoria in quanto la vittima ottiene il risarcimento dei danni.
La tutela offerta dal giudice amministrativo, invece, si dice costitutiva in quanto si può ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo o imporre alla P.A. di conformarsi ad un precedente giudicato tramite il giudizio di ottemperanza.
Le sentenze di annullamento del giudice amministrativo possono avere effetti ripristinatori quando obbligano la P.A. a ricostruire la situazione che sarebbe esistita se l’atto non fosse mai stato emanato, o conformativi quando obbligano la P.A. ad emanare un altro atto.
Col giudizio di ottemperanza il giudice, o un commissario da lui nominato, possono sostituirsi alla P.A. ed emanare gli atti o compiere le attività imposte da una precedente sentenza.
Per ottenere il risarcimento da lesione ad interessi legittimi si dovevano utilizzare entrambi i binari giurisdizionali con procedimenti molto lunghi (c.d. doppia tutela).

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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