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I criteri del riparto della giurisdizione tra giudici ordinari amministrativi


I criteri del riparto della giurisdizione tra giudici ordinari amministrativi si è sempre diviso in varie tesi:
- Petitum, sulla base della tutela richiesta, cioè se si voleva l’annullamento dell’atto si ricorreva al giudice amministrativo, mentre se si voleva il risarcimento dei danni al giudice ordinario.
Se si volevano entrambi si dovevano percorrere entrambe le vie, c.d. doppia tutela).
- Causa petendi, sulla base della posizione giuridica soggettiva di cui si richiede tutela, cioè se si ha un diritto soggettivo al giudice ordinario, mentre se si ha un interesse legittimo al giudice amministrativo.
- Petitum sostanziale, si era affermato il criterio della causa petendi ma venne rinominato criterio del petitum sostanziale in quanto si doveva guardare al provvedimento richiesto all’autorità giudiziaria ma in relazione alla posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente.
Quando si vanta una pretesa verso l’amministrazione si ha un diritto soggettivo quando la P.A. ha un obbligo di agire nei nostri confronti, mentre si ha un interesse legittimo pretensivi quando la P.A. dispone di un potere di soddisfare o meno la nostra richiesta.
Quando si intende difendersi dagli effetti dell’attività amministrativa si ha un diritto soggettivo quanto la P.A. ha posto in essere un atto a nostro sfavore senza averne il potere (c.d. carenza di potere), mentre si ha un interesse legittimo oppositivo quando la P.A. ha esercitato illegittimamente un proprio potere (c.d. cattivo esercizio del potere).

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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