I poteri del presidente e dell’organo giudicante
Quando l’organo giudiziario è collegiale, vi è una netta ripartizione dei poteri del presidente e quelli dell’organo giudiziario (detto comunemente “giudice”).
Di regola i poteri di direzione del dibattimento spettano al presidente; viceversa i poteri decisori spettano all’intero collegio.
Il verbale di udienza è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice ed è inserito nel fascicolo del dibattimento.
Il codice tende ad assicurare l’esigenza che le risultanze dibattimentali siano riprodotte con la massima fedeltà e completezza, perché queste saranno poi utilizzate dal giudice per decidere.
Continua a leggere:
- Successivo: Il concetto di pubblicità nelle udienze
- Precedente: Le indagini integrative
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Sospensione del processo e messa alla prova
- Il pubblico ministero nel processo civile
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Le garanzie processuali dell'imputato nella prassi del Tribunale Penale Internazionale per la Ex Jugoslavia
- L'analisi di bilancio come strumento di valutazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: un caso operativo
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.