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Il dibattimento nel processo penale


Occorre precisare, innanzi tutto, che il dibattimento può essere oggetto di rinuncia da parte dell’imputato.
Ciò avviene quando questi richiede lo svolgimento del giudizio abbreviato o concorda col Pubblico Ministero il patteggiamento.
Quella in oggetto è la fase del procedimento che più di ogni altra rispetta le caratteristiche del sistema accusatorio.
Tuttavia il dibattimento non recepisce tutte le caratteristiche di tale sistema; in particolare, non accoglie la struttura del processo di parti.
Questo si ha quando le parti dispongono sia dell’oggetto del processo, sia dei mezzi di accertamento della verità.
Tipico esempio del processo di parti è il processo civile avente ad oggetto diritti disponibili.
Da un lato, l’attore può disporre del diritto controverso; dall’altro, il giudice decide soltanto sulla base delle prove richieste dalle parti.
Il processo penale non accoglie lo schema del processo civile per vari motivi:
l’azione penale non è disponibile, bensì obbligatoria;
le parti non hanno l’esclusiva disponibilità dei mezzi di prova, ma il giudice può assumere nuove prove d’ufficio se risulta “strettamente necessario”;
il giudice non è vincolato a decidere nei limiti delle richieste delle parti, ma è vincolato soltanto all’osservanza della legge.
L’unico vero limite al potere decisionale del giudice consiste nel fatto storico enunciato nell’imputazione, in quanto può modificare soltanto il titolo di reato (cioè la qualificazione giuridica del fatto storico).
Quando il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nell’imputazione deve ordinare la trasmissione degli atti al pm, perché questi eserciti nuovamente l’azione penale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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