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L’intervista difensiva nel processo penale


L’intervista di persone informate sui fatti e di indagati connessi è la più importante tra gli atti di indagine difensiva.
Le modalità possono essere tre: il colloquio informale, l’assunzione di informazioni e il rilascio di dichiarazioni scritte.
Il colloquio informale può essere svolto sia dal difensore che dai suoi ausiliari; viceversa l’assunzione di informazioni e il rilascio di dichiarazioni possono essere svolte (cioè verbalizzate, le prime, e recepite, le seconde) soltanto dal difensore e dal suo sostituto.
Alcuni soggetti, che sono incompatibili con la qualifica di teste, sono incompatibili anche con l’intervista: responsabile civile, civilmente obbligato, giudice, pm, difensori, loro ausiliari.
Gli avvisi, che il difensore o suo ausiliario devono dare alla persona intervistata, devono informarla:
- della qualità del difensore e dello scopo dell’atto;
 -se intende semplicemente conferire (colloquio informale) ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma della documentazione;
- dell’obbligo di dichiarare se sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato (e in questi casi la persona informata deve essere assistita dal difensore a pena di inutilizzabilità dell’intervista);
- della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione (la persona intervistata non ha l’obbligo di rispondere, tuttavia, se lo fa, egli assume l’obbligo penalmente sanzionato di dire il vero);
- del divieto di rivelare le domande eventualmente rivoltegli dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero e le risposte date;
- delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
Tali avvisi devono essere dati a pena di inutilizzabilità dell’intervista.
Una norma di chiusura stabilisce che l’inosservanza delle disposizioni generali, appena esposte, comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’intervista.
Tale violazione costituisce inoltre illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede al consiglio nazionale forense per gli opportuni provvedimenti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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