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Atti della polizia giudiziaria con poteri coercitivi: identificazione dell’indagato e di altre persone


E' l’atto con cui viene dato un nome ad un volto.
Possono essere sottoposti ad identificazione la persona offesa, i possibili testimoni e l’indagato, cioè tutte le persone che hanno avuto a che fare con il reato, direttamente o indirettamente.
Lo scopo delle identificazioni è quello di individuare le generalità di tutte le persone che possono avere un ruolo negli sviluppi del procedimento e che pertanto può essere indispensabile contattare.
Il codice prevede la possibilità di esercizio di un potere coercitivo in capo alla polizia giudiziaria ogni volta che una persona rifiuta di farsi identificare oppure fornisce generalità o documenti di cui si possa ritenere la falsità, e che consiste nell’accompagnamento coattivo per l’identificazione.
L’indagato è invitato a dichiarare le proprie generalità, con l’avviso che costituisce reato sia il rifiutarsi di fornirle, sia il darle false.
Dell’identificazione è redatto verbale integrale conservato nel fascicolo del pm.
L’identificazione è un tipico atto non garantito, pertanto non deve essere dato alcun avviso al difensore, e questi comunque non potrebbe parteciparvi.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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