La riparazione per l’ingiusta custodia cautelare
All’imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente.
La domanda di riparazione è presentata dall’imputato dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile; sulla richiesta decide la Corte d’Appello con un procedimenti in camera di consiglio.
Il presupposto del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita.
Il codice non impone di accertare che l’ingiustizia sia dovuta ad un atto illecito compiuto dall’autorità giudiziaria (cioè con dolo o colpa grave), evitando di addossare al richiedente un così pesante onere della prova e consentendogli di limitarsi a dimostrare che la sua situazione rientra in una delle due ipotesi di ingiustizia (formale o sostanziale) previste espressamente dall’art 314 c.p.p.:
- Ingiustizia sostanziale, quando l’imputato è stato assolto per motivi completamente liberatori in punto di responsabilità, e cioè perché era innocente.
E’ richiesta una sentenza irrevocabile di assoluzione con uno dei seguenti dispositivi: perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.
- Ingiustizia formale, quando la custodia cautelare risulta applicata illegittimamente, a prescindere dall’esito del processo a carico dell’imputato.
Il diritto alla riparazione, in questi casi, presuppone soltanto che sia stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento custodiale è stato emesso senza che esistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
E’ sufficiente che la custodia sia stata illegittima “formalmente”; non rileva che essa fosse giustificata dal punto di vista sostanziale.
Limiti al diritto alla riparazione si hanno in due casi, nei quali tale riparazione non è concessa:
- per quella parte di custodia cautelare che è stata comunque computata ai fini della determinazione della quantità di pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata dall’imputato, che è stato condannato;
- se l’imputato ha dato causa o ha concorso a dare causa all’ingiusta custodia cautelare per dolo o colpa grave.
Procedimento: la domanda di riparazione deve essere proposta alla Corte d’Appello entro 2 anni dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
La Corte d’Appello decide in via equitativa.
Nessuna riparazione è prevista per l’ingiusta applicazione di misure coercitive non custodiali.
In merito alle misure “precautelari” è stato esteso il diritto alla riparazione sia nel caso in cui sia stato disposto un arresto il flagranza o un fermo che non siano stati convalidati, sia nel caso di convalida della misura non seguita da un provvedimento di custodia cautelare, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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