Skip to content

La riparazione per l’ingiusta custodia cautelare


All’imputato è riconosciuto un vero e proprio diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente.
La domanda di riparazione è presentata dall’imputato dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile; sulla richiesta decide la Corte d’Appello con un procedimenti in camera di consiglio.
Il presupposto del diritto ad ottenere l’equa riparazione consiste nella ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita.
Il codice non impone di accertare che l’ingiustizia sia dovuta ad un atto illecito compiuto dall’autorità giudiziaria (cioè con dolo o colpa grave), evitando di addossare al richiedente un così pesante onere della prova e consentendogli di limitarsi a dimostrare che la sua situazione rientra in una delle due ipotesi di ingiustizia (formale o sostanziale) previste espressamente dall’art 314 c.p.p.:
- Ingiustizia sostanziale, quando l’imputato è stato assolto per motivi completamente liberatori in punto di responsabilità, e cioè perché era innocente.
E’ richiesta una sentenza irrevocabile di assoluzione con uno dei seguenti dispositivi: perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione.
- Ingiustizia formale, quando la custodia cautelare risulta applicata illegittimamente, a prescindere dall’esito del processo a carico dell’imputato.
Il diritto alla riparazione, in questi casi, presuppone soltanto che sia stato accertato con decisione irrevocabile che il provvedimento custodiale è stato emesso senza che esistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
E’ sufficiente che la custodia sia stata illegittima “formalmente”; non rileva che essa fosse giustificata dal punto di vista sostanziale.

Limiti al diritto alla riparazione si hanno in due casi, nei quali tale riparazione non è concessa:
- per quella parte di custodia cautelare che è stata comunque computata ai fini della determinazione della quantità di pena detentiva che avrebbe dovuto essere scontata dall’imputato, che è stato condannato;
- se l’imputato ha dato causa o ha concorso a dare causa all’ingiusta custodia cautelare per dolo o colpa grave.

Procedimento: la domanda di riparazione deve essere proposta alla Corte d’Appello entro 2 anni dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
La Corte d’Appello decide in via equitativa.
Nessuna riparazione è prevista per l’ingiusta applicazione di misure coercitive non custodiali.
In merito alle misure “precautelari” è stato esteso il diritto alla riparazione sia nel caso in cui sia stato disposto un arresto il flagranza o un fermo che non siano stati convalidati, sia nel caso di convalida della misura non seguita da un provvedimento di custodia cautelare, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.