Impugnazioni contro le misure cautelari personali: ricorso per Cassazione
E’ un’impugnazione esperibile contro le decisioni che il Tribunale della libertà ha pronunciato sulla richiesta di riesame o sull’appello; i motivi sono quelli previsti dall’art. 606 c.p.p., tra i quali sono compresi la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.
Pertanto, la Corte di Cassazione non può esaminare nel merito il provvedimento impugnato, cioè non può valutare la fondatezza degli elementi che lo giustificano.
E’ possibile anche il ricorso per Cassazione direttamente contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ma tale impugnazione è concessa soltanto all’imputato e al suo difensore.
Costoro, invece di presentare la richiesta di riesame al Tribunale della libertà, possono direttamente proporre ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che applica per la prima volta una misura coercitiva.
I motivi possono riguardare soltanto la violazione di legge.
La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla ricezione degli atti.
La l. 46/2006 ha introdotto un inedito vincolo legale che impone al Pubblico Ministero di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
Continua a leggere:
- Successivo: La riparazione per l’ingiusta custodia cautelare
- Precedente: Impugnazioni contro le misure cautelari personali: appello
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Sospensione del processo e messa alla prova
- Il pubblico ministero nel processo civile
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Le garanzie processuali dell'imputato nella prassi del Tribunale Penale Internazionale per la Ex Jugoslavia
- L'analisi di bilancio come strumento di valutazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: un caso operativo
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.