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Le impugnazioni nel processo penale: il principio di tassatività


L’art. 5681 c.p.p. sancisce che soltanto la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
La legge deve provvedere espressamente un provvedimento come impugnabile e precisare il mezzo di impugnazione.
In mancanza di ciò il provvedimento non è impugnabile.
Sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimento con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze.
Le sentenze sono appellabili soltanto se tale mezzo è previsto espressamente dalla legge, così come per le ordinanze che non decidono sulla libertà.
Il principio di tassatività delle impugnazioni viene inteso dal codice non in senso formalistico: esso è limitato dal generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici.
Da ciò consegue che sono irrilevanti le qualificazioni erronee date dalla parte impugnante quando il provvedimento è oggettivamente impugnabile: se anche una parte ha consapevolmente proposto un’impugnazione diversa da quella consentita dalla legge, l’impugnazione stessa si converte in quella che la legge prevede espressamente.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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