Decisione del giudice in merito al patteggiamento
In presenza di una concorde richiesta dell’imputato e del pm, il giudice pronuncia una delle seguenti decisioni:
disporre, con sentenza, l’applicazione della pena ed enunciare nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti; se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti nonché congrua la pena richiesta;
rigettare la richiesta e ordinare di procedersi con il rito ordinario; in caso contrario;
pronunciare d’ufficio sentenza di proscioglimento con una delle formule terminative previste; se ritiene che, sulla base degli atti, l’imputato deve essere prosciolto.
La richiesta di applicazione di pena, formulata dall’imputato e non accolta dal Pubblico Ministero o dal giudice, non può essere utilizzata nella motivazione di una successiva sentenza come “argomento” al fine di dimostrare la reità.
Il comportamento dell’imputato è soltanto una rinuncia a difendersi che può essere fondata sui più vari motivi, come quello di evitare i costi e la pubblicità del dibattimento.
Pertanto è opportuno che al giudice sia sempre consentito di valutare la possibilità di prosciogliere l’imputato anche se è stato perfezionato un patteggiamento tra accusa e difesa.
La parte civile è il soggetto maggiormente sacrificato dal patteggiamento.
Il giudice, quando accoglie la concorde richiesta dell’imputato e del pm, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante dal reato.
Pertanto, la sentenza di patteggiamento non rende giustizia al danneggiato, che è costretto ad iniziare un defatigante processo civile.
L’unica tutela concessa in sede penale alla parte civile consiste nella condanna dell’imputato al risarcimento delle spese processuali sostenute da questa, che il giudice deve pronunciare quando accoglie il patteggiamento.
Infine, i provvedimenti di patteggiamento non devono essere riportati nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto da un interessato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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