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Il patteggiamento “tradizionale” nel processo penale


Il patteggiamento tradizionale si configura come un rito semplificato nel quale i benefici assumono un peso notevole.
L’incentivo che più spicca è senza dubbio la riduzione fino a ⅓ sulla pena da irrogarsi in concreto.
L’unico vero requisito di questo tipo di rito semplificato sta nel massimo di pena detentiva sulla quale l’imputato e il Pubblico Ministero possono accordarsi al netto della riduzione fino a ⅓: 2 anni di pena detentiva sola o congiunta con pena pecuniaria.
Vari sono i benefici che si applicano all’imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale col pm:
- la parte, di regola l’imputato, può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice, il quale, se ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento;
- la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, ma l’imputato è comunque tenuto al pagamento delle eventuali spese per il mantenimento in custodia cautelare e al pagamento delle spese di giustizia (conservazione beni sequestrati, ecc…);
- la sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di misure di sicurezza, ma consente di applicare la sola confisca nelle ipotesi nelle quali è obbligatoria o facoltativa;
- il reato si estingue se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di 5 anni (nei patteggiamenti per delitti) o di 2 anni (nei patteggiamenti per contravvenzioni); il tal modo so estinguono anche gli effetti penali.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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