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Le statuizioni sulle questioni civili


Quando pronuncia la sentenza di condanna e vi è stata costituzione di parte civile, il giudice è tenuto a decidere sulla domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno con un autonomo capo sulle questioni civili.
La domanda risarcitoria non è accolta automaticamente.
Il giudice deve valutare se il danneggiato era legittimato a costituirsi parte civile e se ha subito un danno derivante direttamente dal reato.
Nella prassi giudiziaria raramente avviene la liquidazione del quantum.
Le prove sulla quantificazione del danno richiedono tempo e perizie, ed il processo penale non è la sede più adatta per svolgerle.
Di conseguenza, quando le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice pronuncia la condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
In previsione di una simile eventualità, il difensore della parte civile, nelle conclusioni che presenta al termine del dibattimento, chiede che il giudice penale conceda una provvisionale immediatamente esecutiva, cioè liquidi una determinata somma nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
Se il giudice accoglie la richiesta, la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Inoltre, con la sentenza che accoglie la domanda sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, il giudice penale condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
Infine, il giudice, su richiesta della parte civile, ordina la pubblicazione della sentenza di condanna, qualora questa costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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