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I tipi di dichiarante distinti dal codice penale


Il codice distingue fra i vari tipi di dichiaranti; è opportuno esaminare le diverse ipotesi:

1. Precedenti dichiarazioni rese dal testimone, è regola generale che la precedente dichiarazione sia utilizzabile dal giudice soltanto per valutare la credibilità del soggetto che in dibattimento ha reso una differente versione o è rimasto silenzioso; viceversa, la precedente dichiarazione non può costituire prova del fatto narrato.
In definitiva, la contestazione serve al massimo per togliere valore alla dichiarazione dibattimentale, ma non è utile per formare la prova dell’esistenza del fatto narrato così come è ricavabile dal verbale.
A tale regola si pongono tre eccezioni, in presenza delle quali le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili come prova del fatto narrato (restando comunque fermo il principio del libero convincimento del giudice riguardante il punto dell’attendibilità di tali dichiarazioni):
- minaccia sul dichiarante, quando si accerti che il teste è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro affinché non deponga o deponga il falso.
Tale eccezione al contraddittorio è giustificata dalla privata condotta illecita.
Il codice disciplina una sorta di sub-procedimento incidentale nel quale il giudice, su richiesta di parte, deve svolgere gli accertamenti che ritiene necessari per verificare la sussistenza di una condotta illecita nei confronti del dichiarante.
In questo caso sono acquisite al fascicolo per il dibattimento non soltanto le precedenti dichiarazioni utilizzate per la contestazione, bensì l’intero verbale (in quanto c’è motivo di credere che l’intera deposizione del teste intimidito o corrotto sia viziata);
- dichiarazioni rese nell’udienza preliminare, le dichiarazioni rese in udienza preliminare e lette per le contestazioni dibattimentali sono utilizzabili come prova del fatto soltanto nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione;
- accordo delle parti, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero sono utilizzabili se vi è accordo tra le parti: la c.d. acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pm.

2.Precedenti dichiarazioni rese dall’imputato connesso o collegato, il codice impone di applicare la norma sulla contestazione probatoria che vale per il testimone.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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