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La lettura degli atti (art. 512 c.p.p.)


La contestazione delle precedenti dichiarazioni presuppone che sia in corso l’esame del dichiarante che le ha rese, mentre la lettura viene disposta quando tale esame non ha avuto luogo.
L’aspetto comune sta nel fatto che entrambi gli istituti, dal punto di vista materiale, consistono nella lettura di un verbale.
Quest’ultimo, ai fini della contestazione è letto soltanto in parte, mentre la lettura ha sempre carattere integrale.
La lettura è la modalità residuale di utilizzazione delle precedenti dichiarazioni.
La lettura deroga al principio di immediatezza, il quale, come abbiamo visto, non può essere accolto nel suo significato più rigoroso, in quanto non ha valore in sé, bensì è funzionale all’accertamento dei fatti ed alla necessità di amministrare la Giustizia.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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