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Il testimone che rifiuta l’esame di una delle parti


Se il testimone rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altre parti.
Si tratterebbe di una situazione estremamente penalizzante per la parte che si trova “rifiutata”, per questo le dichiarazioni sono inutilizzabili nei suoi confronti.
A tale regola è possibile fare eccezione soltanto se la parte interessata vi consente.
La ratio consiste nella tutela del diritto alla prova di quella parte che non ha potuto partecipare all’esame incrociato.
Nei suoi confronti non è stato attuato il contraddittorio; di conseguenza non può subire un pregiudizio da quella prova, alla cui formazione è rimasta estranea.
Il legislatore ha scelto di assicurare a tutte le parti la stessa tutela che la norma costituzionale sulla inutilizzabilità riconosce espressamente soltanto all’imputato (“la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”).

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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