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L’esame incrociato: Controesame


Controesame, è eventuale, nel senso che le parti, che non hanno chiesto l’ammissione di quel teste, possono a loro volta porre domande.
E’ condotto dalla parte che ah un interesse contrario a quella che ha chiesto l’esame del teste.
Il controesame può avvenire sui fatti o sulla credibilità del teste o, ancora, su entrambi gli oggetti.
Il controesame sui fatti tende a far dichiarare al teste un fatto diverso o contrario a quello esposto nell’esame diretto o ad ottenere dal dichiarante una spiegazione alternativa del fatto stesso o, infine, a far ammettere fatti che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte.
Nel controesame sono ammesse le “domande suggerimento” a quella parte che ha un interesse differente da quello della parte che ha chiesto la citazione del testimone; il loro scopo è sia quello di saggiare come reagisce il teste, sia quello di far cadere quest’ultimo in contraddizione.
Con ciò si da attuazione del principio secondo cui la prova capace di resistere alle suggestioni è quella che più si accredita.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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