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La notificazione nel processo penale


Tale istituto soddisfa l’esigenza di fornire conoscenza di atti o di attività a determinate persone, perché queste possano esercitare i propri diritti o adempiere ai propri doveri.
La notificazione è lo strumento previsto dalla legge per rendere noto al destinatario un atto o una attività del procedimento.
Di regola viene eseguita mediante consegna, al destinatario, della copia dell’atto stesso.
L’organo che esegue la notificazione è, di regola, l’ufficiale giudiziario, ossia un ausiliario del giudice.
Il codice ha voluto contemperare due esigenze contrapposte: quella di portare alla conoscenza effettiva del destinatario l’atto da notificare, e quella di assicurare la celerità degli adempimenti formali, in modo da non ritardare il corso del procedimento penale.
Le formalità prescritte dalla legge sono finalizzate ad assicurare l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte dell’interessato, e una volta che esse sono state adempiute scatta la presunzione legale di avvenuta conoscenza.
Della consegna dell’atto è redatto verbale, che viene chiamato relazione di notificazione, attinente ad una attività compiuta.
La notificazione produce effetto per ciascun destinatario dal giorno della sua esecuzione: da tale momento l’atto si presume conosciuto dal destinatario.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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