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Notificazioni: soggetti legittimati a disporre e soggetti destinatari


Soggetti legittimati a disporre


Vediamo ora i soggetti legittimati a disporre le notificazioni:
- Giudice, l’atto viene notificato per intero mediante consegna al destinatario da parte dell’ufficiale giudiziario.
Esistono forme equivalenti alla notifica del giudice quali la consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria, la lettera dei provvedimenti e gli avvisi dati verbalmente dal giudice agli interessati che siano presenti.
- Pubblico Ministero, disposte durante le indagini preliminari ed eseguite dall’ufficiale giudiziario oppure dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa è delegata a compiere.
Esistono due forme equivalenti alla notifica ordinaria del Pubblico Ministero: la consegna di copia da parte della segreteria e la lettura di provvedimenti e avvisi in presenza degli interessati.
- Parti private, possono seguire le regole ordinarie, ossia la richiesta all’ufficiale giudiziario, oppure valersi di una modalità semplificata che consiste nell’invio di copia dell’atto da parte del difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Soggetti destinatari


Mentre i soggetti destinatari delle notificazioni possono essere:
- Pubblico Ministero, eseguite in modo ordinario o anche direttamente dalle parti mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria.
- Difensore, possono essere eseguite in modo ordinario oppure in una forma semplificata che possono utilizzare solo Pubblico Ministero e giudice e che consiste nella notificazione tramite “mezzi tecnici idonei”.
- Imputato detenuto, eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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