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Procedimento in camera di consiglio


L’espressione “camera di consiglio” può indicare il luogo in cui il giudice si ritira per formare il proprio convincimento sulla singola questione da decidere, oppure la modalità di svolgimento di un’attività giurisdizionale, alla quale le parti e le altre persone interessate hanno il diritto di partecipare.
Il procedimento in camera di consiglio presenta due caratteristiche:
- l’assenza del pubblico;
- la non necessaria partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori.
Si tratta di una procedura “semplificata” che il codice impone tutte le volte in cui occorre adottare una decisione in tempi rapidi e vi è la necessità di attivare un contraddittorio facoltativo.
Il modello ordinario di procedimento in camera di consiglio ha come atto iniziale un decreto di fissazione dell’udienza.
Alle parti e agli altri interessati e ai loro difensori è dato avviso della data fissata almeno 10 giorni prima a pena di nullità.
Il contraddittorio è soltanto eventuale, o facoltativo, ma il giudice ha comunque l’obbligo di ascoltare, a pena di nullità, tutti coloro che intervengono all’udienza.
Il provvedimento conclusivo della procedura camerale assume, di regola, la forma dell’ordinanza, che è impugnabile mediante ricorso per Cassazione.
Alle forme del procedimento in camera di consiglio fanno rinvio numerose disposizioni del codice.
A volte si tratta di un rinvio integrale, altre volte si rinvia al modello generale apportandovi tuttavia dei correttivi che tendono a rafforzare il contraddittorio.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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