La violazione degli obblighi del testimone
Il giudice avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e lo informa della conseguente responsabilità penale.
Il testimone legge la formula con la quale si impegna a dire “tutta la verità” e a non nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza; dopodiché è invitato a fornire le sue generalità.
Ha quindi inizio l’esame incrociato.
Quando appare che il testimone violi l’obbligo di rispondere secondo verità soltanto il giudice può rivolgergli l’ammonimento; le parti non possono ammonire il testimone, mentre possono sollecitare il giudice ad esercitare tale potere.
Il testimone può violare i suoi obblighi in due modi:
rifiutando di rispondere, in tal caso il giudice provvede ad avvertirlo sull’obbligo di deporre secondo verità; e se il testimone persiste nel rifiuto, il giudice dispone l’immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda a norma di legge;
rendendo dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prova già acquisite, in tal caso il giudice gli rinnova l’avvertimento dell’obbligo di dire il vero; poi con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, ne informa il Pubblico Ministero trasmettendogli i relativi atti.
In ogni caso è fatto divieto di arrestare in udienza il testimone per reati concernenti il contenuto della deposizione, cioè per falsa testimonianza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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