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Il testimone prossimo congiunto dell’imputato


I prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni: il codice antepone il rispetto dei sentimenti familiari all’interesse della giustizia.
Sono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Gli affini non si considerano qualora il coniuge sia morto e non ci sia prole.
Il codice impone che il testimone prossimo congiunto dell’imputato sia avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione.
Se l’avviso è omesso, la dichiarazione resa è affetta da nullità relativa.
Nel caso in cui il prossimo congiunto decida di non astenersi e, quindi, deponga come testimone, egli va incontro all’obbligo di verità e non può più rifiutarsi di rispondere alle singole domande.
Sono persone assimilate ai prossimi congiunti, e quindi hanno la facoltà di astensione:
- colui che è legato all’imputato da vincolo di adozione, la facoltà di astensione opera senza limiti;
- chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
- il coniuge separato dell’imputato;
- la persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’imputato.
In questi ultimi tre casi la facoltà di astensione è limitata ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o di fatto.
I prossimi congiunti, e i loro equiparati, non possono astenersi e, quindi, sono obbligati a deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza oppure essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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