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Ragioni di incompatibilità a testimoniare


Le situazioni di incompatibilità sono ricollegabili a due distinti ordini di ragioni:

1. escludere la possibilità che alcune persone abbiano un obbligo, penalmente sanzionato, di dire il vero: tali parti possono essere ascoltate tramite il mezzo dell’esame delle parti senza avere l’obbligo di verità.
Le situazioni di incapacità a testimoniare riconducibili a questa ratio sono:
a. art. 197 lett. a c.p.p.: non possono essere assunti come testimoni gli imputati concorrenti nel medesimo reato.
Tale incompatibilità opera a prescindere dalla riunione o separazione dei procedimenti e cessa per il singolo imputato con l’irrevocabilità della sentenza che lo riguarda.
In questa ipotesi il legislatore reputa che l’imputato non corra rischi, perché non può essere processato una seconda volta per il medesimo fatto storico di reato;
b.  art. 197 lett. b c.p.p.: non possono essere assunti come testimoni:
- gli imputati in procedimenti legati da una connessione debole, quando i reati per cui si procede sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri;
- gli imputati in procedimenti probatoriamente collegati;
A tale incompatibilità so pongono due eccezioni:
- i soggetti menzionati sono compatibili qualora sia intervenuta nei loro confronti una sentenza irrevocabile;
- gli imputati menzionati divengono compatibili se, nel corso dell’interrogatorio hanno reso dichiarazioni su fatti altrui, e cioè concernenti la responsabilità di altri imputati collegati o connessi teleologicamente, cioè con connessione debole: che hanno connesso reati per eseguire o occultarne altri.
In questo caso la compatibilità è parziale, perché è limitata ai fatti altrui oggetto delle precedenti dichiarazioni.
Di questa particolare possibilità gli imputati devono essere avvertiti dagli inquirenti al momento dell’interrogatorio e in ogni caso la loro testimonianza sarà particolare perché circondata da garanzie, prima tra tutte l’assistenza difensiva;
c. art. 197 lett. c c.p.p.: non possono essere assunte come testimoni le persone che, nel medesimo processo, sono presenti nella veste di responsabile civile e di civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Esse possono rendere dichiarazioni, su consenso o richiesta, in qualità di parti e, quindi, senza l’obbligo penalmente sanzionati di dire il vero.

2. escludere che possano comunque deporre quei soggetti che hanno svolto nel medesimo procedimento le funzioni di giudice, Pubblico Ministero o altre figure ritenute incompatibili.
art. 197 lett. d c.p.p. non possono essere assunti come testimoni coloro che, nel medesimo procedimento, svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, PM, o loro ausiliario.
L’incompatibilità in esame si fonda sul rilievo che le predette persone non sono psichicamente terze.
Restano esclusi dalla incompatibilità a testimoniare i fatti appresi in momenti diversi rispetto a quello nel quale svolgono le loro funzioni.
Sono altresì incompatibili il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione dell’intervista.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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