Il segreto professionale nel processo penale
Alcuni testimoni con determinate qualifiche di tipo privatistico hanno la “facoltà” di non rispondere a determinate domande quando la risposta comporti la violazione dell’obbligo del segreto professionale.
Tale facoltà spetta soltanto ai professionisti indicati espressamente all’art. 200 c.p.p. :
- Il professionista comune, non previsto all’art. 200 c.p.p., ha l’obbligo di deporre nel processo penale anche se, al di fuori di questo, è tenuto al segreto professionale.
Egli è penalmente tenuto a non rivelare senza giusta causa i segreti dei quali è venuto a conoscenza per ragione della propria professione, arte, stato o ufficio quando ciò possa nuocere al cliente.
Tuttavia, poiché nel processo penale egli è considerato alla stregua degli altri testi, deve rispondere secondo verità in quanto il processo costituisce “giusta causa”.
- I professionisti qualificati, indicati all’art. 200 c.p.p., possono rifiutarsi di rispondere alla singola domanda che li induca a narrare un fatto segreto appreso nell’esercizio della loro professione.
Il legislatore ritiene, in questi casi, che il segreto professionale debba prevalere sull’interesse della giustizia: il segreto di tali professionisti è detto qualificato.
Di regola si tratta di situazioni che coinvolgono interessi di rilievo costituzionale.
Occorre, naturalmente, che quel determinato fatto sia stato appreso dai professionisti qualificati in ragione del proprio ministero, ufficio o professione.
E’ necessario, inoltre, che quel determinato professionista, pur indicato all’art. 200 c.p.p., non abbia comunque un obbligo giuridico di riferire quel fatto all’autorità giudiziaria (vedi i medici che lavorano negli ospedali pubblici, che hanno l’obbligo di denuncia in virtù della funzione pubblica che svolgono).
Quando il teste eccepisce il segreto, il giudice può provvedere agli accertamenti necessari e se ritiene infondata l’eccezione ordina al testimone di deporre.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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