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La testimonianza nel processo penale


Il codice distingue in modo netto tra due mezzi di prova: la testimonianza e l’esame delle parti.
Mentre il testimone ha l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al giudice e di dire la verità, l’imputato, quando si offre all’esame incrociato, non ha l’obbligo di presentarsi né l’obbligo di rispondere alle domande, né l’obbligo di rispondere secondo verità.
Una posizione singolare assume la parte civile, che può essere sentita come testimone con gli obblighi penali conseguenti.
Le altri parti private (responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria) non possono essere chiamate a deporre come teste né possono spontaneamente offrirsi in tale ruolo.
Essi sono esaminati sui fatti che costituiscono oggetto di prova e la loro deposizione avviene nella forma dell’esame incrociato.
La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova ma che, al tempo stesso, non riveste una delle qualifiche alle quali il giudice riconduce l’incompatibilità a testimoniare.
La persona così delineata diventa testimone soltanto se e quando, su richiesta di parte, è chiamata a deporre davanti a un giudice nel procedimento penale.
Gli obblighi del testimone sono:
- obbligo di presentarsi davanti al giudice, se non adempie il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria;
- obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per esigenze processuali;
- obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, se tace ciò che sa, afferma il falso o nega il vero commette il delitto di falsa testimonianza.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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