Testimonianza indiretta nel processo penale
Dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta o indiretta.
Ha conoscenza diretta quando ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi; ha una conoscenza indiretta quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri ha riferito a voce, per scritto o con altro mezzo.
Pertanto si ha testimonianza indiretta quando il fatto da provare non è stato percepito personalmente dal soggetto che lo sta narrando: il teste si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone.
Il c.d. teste di riferimento è a persona da cui si è “sentito dire”, ed esso può aver percepito personalmente il fatto, ed allora è detto teste diretto, oppure può a sua volta averlo “sentito dire”, ed allora è anch’egli un teste indiretto.
Ovviamente sarà ancora più difficile trarre un sicuro valore probatorio da un sentito dire di seconda mano.
Quando il fatto è conosciuto dal testimone per “sentito dire” occorre che sia possibile accertare l’attendibilità sia del testimone indiretto, sia del testimone diretto.
Devono sussistere due condizioni affinché sia utilizzabile la testimonianza indiretta:
- il testimone deve indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame, a pena di inutilizzabilità;
- quando una delle parti chiede che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, il giudice è obbligato a disporne la citazione, a pena di inutilizzabilità della testimonianza indiretta.
In via eccezionale la testimonianza indiretta è utilizzabile quando l’esame del testimone diretto risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
In questi casi la testimonianza indiretta è utilizzabile ma sarà valutata con particolare cura dal giudice, magari ricercando eventuali riscontri con altri elementi di prova.
Infatti, la mancata deposizione di colui che aveva conoscenza diretta del fatto, rende più difficile il controllo sulla attendibilità di quanto si è appreso per “sentito dire”.
Inoltre il codice permette al giudice di disporre la citazione d’ufficio del testimone diretto se essa non è stata richiesta da alcuna parte.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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