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Divieto di testimonianza indiretta nel processo penale


Il codice pone il divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato rese in un atto del procedimento.
La finalità del divieto è la seguente: la prova delle dichiarazioni rese dall’imputato e dall’indagato deve ricavarsi unicamente dal verbale che deve essere redatto e utilizzato con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento.
Si vuole evitare che il diritto a silenzio venga aggirato mediante il ricorso ad una testimonianza indiretta.
L’imputato deve poter essere libero di scegliere se e quando rendere dichiarazioni, le quali assumono rilievo soltanto mediante regolare verbale.
L’ambito del divieto è definito all’art. 62 c.p.p.
- il divieto ha natura oggettiva, e si riferisce a chiunque riceva dichiarazioni dall’imputato, sia esso un testimone qualsiasi o un appartenente alla polizia giudiziaria;
- il divieto ha per oggetto “dichiarazioni” in senso stretto, cioè espressioni di contenuto narrativo;
- le “dichiarazioni”, nei cui confronti opera il divieto, sono quelle “rese nel corso del procedimento”, pertanto un testimone che ha assistito a un colloquio tra l’indagato e un’altra persona o che ha ricevuto una dichiarazione fuori di un atto tipico del procedimento, può legittimamente riferire quanto ha sentito dire;
- il divieto riguarda le dichiarazioni dell’imputato che abbiano una valenza di prove, e non quelle che siano rilevanti come “fatti storici di reato”.

Inoltre il codice impone il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sia sulle sommarie informazioni assunte da testimoni o imputato connessi, sia sulle denuncie, querele o istanze, sia ancora sulle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato.
La ratio consiste nella volontà di evitare aggiramenti della regola in base alla quale in dibattimento le precedenti deposizioni sono utilizzabili soltanto ai fini delle contestazioni per stabilire la credibilità del dichiarante.
La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, invece, avrebbe potuto veicolare in dibattimento e rendere così utilizzabile una deposizione resa fuori del contraddittorio.
Fuori dalle ipotesi espressamente previste la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria è ammessa, cioè quando la polizia giudiziaria è chiamata a riferire su dichiarazioni percepite nel corso di attività tipiche come identificazioni, ricognizioni formali, sequestri, o nel corso di attività atipiche come appostamenti o pedinamenti.
Ovviamente il divieto non opera quando oggetto della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non siano dichiarazioni ma veri e propri fatti.
Poiché il divieto tutela determinate modalità di assunzione, ossia il verbale, ci si è chiesti se sia consentita la deposizione indiretta sulle informazioni per qualunque motivo non verbalizzate.
Sul punto si è formato un indirizzo permissivo anche se si pongono, così, dei rischi in quanto, omettendo dolosamente la verbalizzazione, la polizia creerebbe le premesse per poter successivamente deporre in dibattimento.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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