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La deposizione nel processo penale: oggetto e forma


La deposizione è resa in dibattimento con le forme dell’esame incrociato.
Il teste è esaminato sui “fatti che costituiscono oggetto di prova”.
Le domande devono essere pertinenti, devono riguardare sia i fatti che riferiscono all’imputazione, sia i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali come l’accertamento dell’attendibilità di una dichiarazione.
Le domande devono avere ad oggetto “fatti determinati”, di conseguenza il testimone, di regola, non può esprimere valutazioni né apprezzamenti personali.
Infine non può deporre su “voci correnti nel pubblico”.
Le deposizioni riguardanti l’imputato e la persona offesa incontrano ulteriori limitazioni:
- le deposizioni sulla moralità dell’imputato sono ammesse ai soli fini di qualificare la personalità dello stesso in relazione al reato e alla pericolosità;
- le domande che riguardano la persona offesa dal reato incontrano due limiti, che devono compensare esigenze opposte: da un lato tutelare la dignità dell’offeso e dall’altro consentire l’esercizio del diritto alla prova spettante alle parti:
- la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa è ammessa soltanto quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona;
- le domande aventi ad oggetto la vita privata o la sessualità della persona offesa dal reato sono di regola vietate; sono consentite se sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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