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L’atto inesistente e l’atto abnorme nel processo penale


L’atto inesistente


L’atto inesistente è una causa di invalidità che è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Fra i casi di inesistenza comunemente riconosciuti, si ricorda:
carenza di potere giurisdizionale del giudice, nelle ipotesi che una sentenza penale sia emessa da un organo della pubblica amministrazione;
sentenza pronunciata contro un imputato totalmente incapace perché coperto da immunità.
In effetti sarebbe profondamente ingiusto non accertare quelle clamorose violazioni della legge processuale che non sono state espressamente previste dal legislatore proprio a causa della loro eccezionalità.
L’inesistenza di una sentenza impedisce che si formi il giudicato, e ciò permette che tale invalidità può essere rilevata dal giudice anche dopo che la sentenza stessa sia diventata irrevocabile e cioè non più impugnabile.
In definitiva l’inesistenza è una deroga al principio di tassatività delle invalidità.


L’atto abnorme


L’atto abnorme, sempre creato in via giurisprudenziale, causa l’invalidità di quei provvedimenti affetti da anomalie così gravi da renderli del tutto eccentrici rispetto al sistema del codice.
Questo vizio atipico giustifica l’immediato ricorso per Cassazione.
Comprende i casi di provvedimenti che:
per la singolarità e la stranezza del contenuto risulta estraneo all’intero ordinamento processuale;
si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
L’impugnabilità dell’atto abnorme in sede di Cassazione dipende non dalla sua conoscenza legale ma dalla sua conoscenza concreta.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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