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Il contenuto logico dei tre momenti fondamentali della decisione del giudice


Precisiamo nei dettagli il contenuto logico dei tre momenti fondamentali della decisione del giudice:
1. Accertamento del fatto storico, all’inizio del processo il fatto storico commesso dall’imputato non è certo: l’accusa ne afferma l’esistenza, la difesa, in tutto o in parte, la nega.
Il conflitto tra accusa e difesa non può essere risolto in base a un atto di fede, bensì deve essere verificato mediante un accertamento basato su principi razionali.
Ad esempio, il giudice non può limitarsi ad affermare che un testimone è attendibile soltanto perché gli crede, al contrario deve spiegare i motivi sui quali fonda la sua convinzione.
Perché l’accertamento sia razionale deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere basato su prove, dove “provare” vuol dire indurre nel giudice il convincimento che il fato storico sia avvenuto in un determinato modo.
La prova è, appunto, quel procedimento logico in base al quale da un fatto noto si deducono l’esistenza del fatto storico da provare e le modalità con le quali si è verificato;
- deve essere oggettivo, cioè non deve fondarsi sulla conoscenza privata del giudice, bensì su elementi esterni, e cioè su prove.
Il massimo grado di oggettività lo si ottiene quando il giudice si trova il una posizione di piena terzietà;
- deve essere basato su principi della logica, cioè basato sui principi razionali che regolano la conoscenza.
L’assunzione delle prove deve permettere al giudice di valutare la credibilità e l’attendibilità di colui che rende dichiarazioni.
Inoltre il risultato di una prova deve essere messo a confronto con i risultati di altre prove: se vi è una contraddizione questa deve essere risolta.
2. Individuazione della norma penale incriminatrice, accertamento di tipo giuridico, e non fattuale, in quanto ha per oggetto disposizioni di legge e perché utilizza il metodo dell’interpretazione.
Il giudice esamina la legge penale e ricava da essa il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.
3. Giudizio di conformità, se il fatto storico non rientra nel fatto tipico, il giudice proscioglie l’imputato; se è conforme al fatto tipico, lo condanna.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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