Skip to content

Inutilizzabilità patologica nel processo penale


Inutilizzabilità patologica, consegue ai vizi più gravi del procedimento probatorio (ammissione, assunzione e valutazione della prova).
E’ speciale quando una norma del codice la commina espressamente per il mancato rispetto delle condizioni previste per l’acquisizione di una determinata prova.
L’inutilizzabilità generale è sancita all’art. 191 c.p.p. che individua in modo unitario quali vizi della prova danno luogo alla inutilizzabilità: ‹‹ le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge››, l’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il divieto idoneo a provocare l’inutilizzabilità è soltanto quello che è previsto da una norma processuale: è richiesta una violazione di un divieto probatorio.
Tale divieto probatorio consiste nel fatto che il giudice ha esercitato, nell’acquisizione di una prova, un potere che la legge processuale vietava.
Quando è stata violata una semplice modalità di assunzione di una prova, questa di regola è utilizzabile; diviene inutilizzabile soltanto quando tale sanzione è prevista espressamente dalla legge come conseguenza della violazione di quella modalità di assunzione.
Viceversa, le modalità di assunzione non espressamente poste a pena di inutilizzabilità non sono idonee a far scattare tale sanzione processuale, ove siano violate.
Secondo il suo regime giuridico, l’inutilizzabilità è dichiarata dal giudice, d’ufficio o su richiesta di parte.
L’inutilizzabilità non può essere sanata perché l’atto è stato compiuto esercitando un potere vietato dalla legge processuale.
Inoltre, per la stessa struttura logica del vizio, non è possibile procedere alla rinnovazione dell’atto: di regola il divieto probatorio impedisce che una determinata prova entri nel processo.
L’inutilizzabilità è un tipo di invalidità che si traduce direttamente in un limite al libero convincimento del giudice.

Per quel che riguarda le fonti legittimate a definire i divieti probatori occorre notare come l’art 191 c.p.p. sembra aprire al giudice la possibilità di rifarsi a fonti extra-processuali.
La dottrina e la giurisprudenza hanno sancito più volte che tali divieti devono essere riconducibili a veri e propri divieti probatori, riaffermando così la tassatività infra-processuale delle norme idonee a definire i divieti probatori a pena di inutilizzabilità.
Ma in alcuni casi, la rigida applicazione del principio di tassatività nell’individuazione dei divieti probatori potrebbe creare pericolosi vuoti di tutela.
In tali casi si ricorre ai c.d. divieti probatori impliciti che assicurano tutela a beni giuridici fondamentali.
Una parte della dottrina ritiene che le prove incostituzionali, cioè assunte in violazione dei diritti fondamentali, seppur non espressamente vietate dalle norme processuali, siano inutilizzabili in quanto la Costituzione rientra nel concetto di “legge” espresso all’art. 191 c.p.p.
Altri studiosi interpretano, invece, restrittivamente l’art. 191 c.p.p. concludendo che l’inutilizzabilità consegua soltanto alla violazione di divieti probatori espressamente stabiliti da norme processuali, respingendo la categoria dei divieti impliciti e delle prove incostituzionali.
Neanche la Corte Costituzionale ha affermato un orientamento definito, variando le soluzioni di caso in caso.
Ci si chiede se sia configurabile la c.d. inutilizzabilità derivata e cioè se l’illegittimità di una prova si estenda ad un’altra prova il cui reperimento sia stato determinato dalla prima, si pensi alle intercettazioni o alle perquisizioni illegittime dalle quali emergano fatti rilevanti ai fini penali.
Secondo un primo orientamento l’inutilizzabilità derivata non esiste, perché in materia di inutilizzabilità non vi è una norma espressa che la commina, come avviene con l’estensione della nullità in ambito di nullità.
In base a un differente indirizzo, il nesso funzionale di dipendenza comporta l’estensione dell’inutilizzabilità alla prova successivamente reperita: la c.d. teoria dei frutti dell’albero avvelenato.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.