Caratteristiche degli studi di settore
Gli Studi di settore hanno la valenza di presunzioni qualificate, quindi aventi per legge i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Determinano una sorta di inversione dell’onere della prova, anche se la giurisprudenza da ultimo sembra ridimensionare la portata di questa inversione dell’onere alla prova, ritenendo che comunque l’amministrazione debba provare la rispondenza di quel determinato indice rispetto alla situazione concreta dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo del contribuente.
Gli studi di settore vanno distinti per categorie di attività e indicano un certo volume di ammontare di ricavi (per il reddito d’impresa) o compensi professionali (per il lavoro autonomo) e ciò viene fatto attività per attività.
Questi studi sono influenzati anche nella determinazione dalle caratteristiche delle attività del singolo contribuente, nel senso che vengono calcolate sulla base di una serie di dati relativi alla singola attività attraverso un questionario allegato alla dichiarazione che il contribuente deve redigere. Il questionario pone delle domande sulle caratteristiche dell’attività: metri quadrati dello studio, consumo energia elettrica, consumo telefono, qualità della clientela.
Il contribuente stesso può verificare la congruità dei propri ricavi o dei propri compensi professionali rispetto a quelli attesi dallo studio di settore, quindi c’è già un filtro prima di presentare la dichiarazione. Può succedere che il contribuente adegui i propri ricavi a quelli previsti dagli studi di settore. L’adeguamento comporta il pagamento di una maggiore imposta sui redditi, di una maggiore IVA. Però il contribuente se pone in essere tale adeguamento ha il vantaggio di non incappare nell’accertamento analitico, seppur in presenza di scritture contabili regolari. L’amministrazione quindi può utilizzare solo presunzioni qualificate. Il vantaggio sta quindi nel fatto che il contribuente ha minori probabilità di essere sottoposto al controllo dell’amministrazione finanziaria, ma ovviamente non è escluso dal controllo analitico. Nella prassi l’osservanza dello studio di settore fa si che ad un primo filtro quel contribuente non è assoggettato ad accertamento analitico. Vi devono essere altri elementi che l’amministrazione ha raccolto mediante altre fonti che spingono l’amministrazione a fare un controllo.
Se le scritture contabili non sono correttamente tenute, scatta l’accertamento induttivo.
Per emanare un avviso di accertamento basato sugli studi di settore l’amministrazione deve aver fatto in via preliminare un contradditorio con il contribuente. L’invito al contradditorio serve come filtro affinché l’amministrazione non emani un accertamento che può essere impugnato dal contribuente. Si vuole evitare il contenzioso tributario. Sulla base del contradditorio il contribuente adduce una serie di motivi per far venire meno il grado di attendibilità degli studi di settore.
Ad esempio una domanda degli studi di settore è quante ore alla settimana e per quanto settimane si dedicano alla professione.
Lo studio di settore, affinché funzioni come presunzione qualificata, deve tenere conto delle varie differenze che avvengono nella pratica.
L’inversione dell’onere alla prova da la possibilità di una difesa che però deve essere basata sulla situazione concreta.
Gli studi di settore non si applicano al primo e all’ultimo anno di attività.
Gli studi di settore non rappresentano una catasto del reddito di impresa o di lavoro autonomo. Noi incontriamo la figura del reddito medio ordinario nei redditi fondiari. Per cui la rendita catastale rappresenta il reddito medio ordinario, con il vantaggio che in questa materia non ci può essere un contenzioso tra amministrazione finanziaria e contribuente, perché il reddito o lo si dichiara o meno; d’altra parte lo svantaggio per il fisco è che è un reddito che non si basa sull’effettiva capacità contributiva del soggetto. Siamo in una situazione di erosione, dove il reddito medio ordinario può non rappresentare l’effettiva capacità contributiva del soggetto, e vengono prelevate meno imposte rispetto a quelle che potrebbero essere prelevate rispetto a criteri normali.
Negli studi di settore non siamo di fronte al reddito medio ordinario, al catasto, ma siamo di fronte a presunzioni qualificate relative, perché esiste la possibilità della prova contraria.
Presso le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate è stato costituito il settore dei Grandi contribuenti, che sono coloro che superano i 300 mila euro del volume d’affari. Nel 2011 questa soglia scenderà a 100 mila euro.
Il secondo comma dell’art.39 parla del controllo sintetico e inizia sottolineando che è in deroga al sistema normale di accertamento (metodo analitico), l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati o delle notizie raccolte o venute a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti. Anche qualora la contabilità è formalmente corretta, l’ufficio può comunque utilizzare questo metodo, che si basa sulla possibilità di avvalersi anche di presunzioni non qualificate.
Il metodo analitico tiene conto delle singole componenti attive o passive del reddito d’impresa. Mentre il metodo sintetico non procede voce per voce, ma in maniera complessiva, deve essere quindi fatta una ricostruzione complessiva del reddito di impresa.
Questo vale solo in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge:
- l’ufficio può procedere alla ricostruzione complessiva del reddito d’impresa quando il reddito di impresa non è stato indicato in dichiarazione, deve quindi procedere sinteticamente;
- quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione uno o più scritture contabili;
- quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni, ovvero le irregolarità formale delle scritture contabili, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una garanzia sistematica;
- quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti o ai questionari disposti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Se non esistono questi presupposti e l’amministrazione fa un accertamento induttivo, questo è nullo.
L’art.42 parla dei requisiti dell’avviso di accertamento. Il requisito principale è quello che l’avviso di accertamento deve contenere la motivazione.
Un altro requisito è la giustificazione, ovvero l’indicazione di fatti o circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici, la mancata indicazione determina la nullità dell’atto.
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto tributario - Corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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