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Definizione di diritto di superficie

Diritto di costruire al di sopra del suolo altrui un’opera, di cui il superficiario, quando l’abbia realizzata acquista la proprietà(concessione ad aedificandum).
Rappresenta una deroga al princ dell’accensione, è il diritto di fare e di mantenere, una costruzione sopra o sotto il terreno altrui, acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo.
Il diritto di superficie può esser costituito anche su una costruzione già esistente, e quindi si parla di diritto di sopraelevazione.
Il diritto di superficie, come tutti i diritto di godimento si prescrive per effetto del non uso per 20 anni.
Il diritto sulla costruzione invece si comporta come un diritto di proprietà, attribuendo al suo titolare facoltà non diverse da quelle del proprietario(c.d. proprietà superficiaria).
Il diritto di superficie si costituisce, per testamento, contratto e provvedimento amministrativo. Colui che costituisce il diritto di superficie è detto concedente colui che lo acquista è il superficiario.
La costituzione può essere a titolo: oneroso; gratuito; perpetua; temporanea.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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