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Definizione di danno non patrimoniale

Consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Tale danno è diverso da quello economicamente valutabile secondo parametri oggettivi.
Si evidenzia inoltre:
-Responsabilità del produttore: è sancita senza bisogno di prova alcuna e dipende dal fatto oggettivo della lesione recata al cliente da un difetto del prodotto. Il fabbricante non può essere chiamato a rispondere di danni per il solo fatto che lo sviluppo della scienza e della tecnica abbia successivamente abbia assicurato un grado di sicurezza maggiore di quello che era possibile garantire al pubblico al tempo della messa in commercio del prodotto.
-Ipotesi di responsabilità aggravata: per poter ottenere il risarcimento in caso di contestazione, il danneggiato deve provare di aver subito un danno e che questo pregiudizio è stato causato dal soggetto dal quale pretende di essere risarcito (nesso di causalità) e provare la colpa di quest’ultimo.
-Responsabilità indirette: nel nostro ordinamento sono quelle:
a) del datore di lavoro: per i danni arrecati dal fatto illecito dei suoi dipendenti;
b) del proprietario del veicolo: per danni arrecati dal veicolo stesso;
c) dei genitori: per i danni arrecati dai figli minorenni.
-Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: l’inadempimento determina a carico del debitore l’obbligo di risarcire i danni arrecati al creditore. La rilevanza pratica tra i 2 tipi di responsabilità riguarda l’onere della prova: nella responsabilità contrattuale all’attore è sufficiente provare il suo credito e la scadenza dell’obbligazione. In quelle extracontrattuali è l’attore che ha l’onere di provare che la condotta del convenuto gli ha causato un danno, e  che si tratta di un comportamento doloso. Ambedue danno luogo al risarcimento del danno.
-Risarcimento del danno: l’autore dell’illecito è obbligato a risarcire il danno; il responsabile deve risarcire sia il danno emergente, sia il lucro cessante. Il danno può essere: patrimoniale , non patrimoniale e indiretto. Quest’ultimo  può essere:
a) danno alla persona: inteso come riguardo al pregiudizio all’integrità psicofisica del soggetto in se e per se considerato.
b) danno alla vita di relazione: la diminuita capacità di inserisci nei rapporti socioeconomici.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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