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Definizione di compensazione nell'ambito delle modalità di estinzione di una obbligazione

Compensazione: quando tra 2 persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci i 2 rapporti possono estinguersi senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti. Essa può essere:
a) legale: essa opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi sono:
-omogenei: hanno lo stesso oggetto (es. due crediti di denaro) ;
-liquidi: esattamente determinati del loro ammontare;
-esigibili: non sono sottoposti né a termine ne è condizione;
b) giudiziale: si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido (cioè non esattamente determinato) , ma di facile è pronta soluzione, perciò il giudice dichiara la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.
c) volontaria: la compensazione si verifica in forza di uno specifico contratto, con il quale le parti rinunciano scambievolmente ai rispettivi crediti.
Si vieta la compensazione per i crediti per cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, per la restituzione di cose date in comodato, per crediti dichiarati impignorabili.
3) Confusione: si ha quando una persona si viene a trovare ad essere contemporaneamente debitore e creditore di sé stesso. Questa ipotesi può verificarsi in seguito a situazioni giuridiche poste in essere:
a) volontariamente dal soggetto: es. caso in cui un imprenditore ceda la sua azienda ad un altro imprenditore che era anche creditore di questa azienda. È chiaro che l'acquirente si troverà ad essere creditore del vecchio imprenditore ma anche, come nuovo proprietario dell'azienda, debitore di sé stesso, oppure quando si diventa eredi di una persona di cui si era creditori.
b) in modo accidentale;
La confusione opera automaticamente,  senza che sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà.
4) Dazione in pagamento (datio in solutum) : con essa si riesce ad ottenere l'estinzione dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella originariamente pattuita (ad es. stabilendo che al posto di dare 100 impegno a riparare l'automobile del creditore) .
La dazione in pagamento si distingue dalla novazione perché mentre con la novazione si ha immediata estinzione della vecchia obbligazione e nascita di una nuova senza che quest'ultima debba essere necessariamente eseguita, con la dazione in pagamento, invece, l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando diversa prestazione è eseguita e senza che debba nascere una nuova obbligazione al posto della precedente.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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