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Comunione e divisione dell’eredità

Quando l’eredità è acquistata da + eredi, tra essi si forma automaticamente una comunione ereditaria regolata dalle norme sulla comunione anche se con delle particolarità. Infatti, per evitare che nella comunione ereditaria si intromettano estranei, la legge concede ai coeredi un diritto di prelazione, se uno di essi intende alienare la propria parte.
Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione, facendo così cessare lo stato di comunione. La ripartizione dei beni tra gli eredi, in proporzione alla loro quota, può avvenire con:
-divisione amichevole: mediante un loro accordo;
-divisione giudiziale: fatta dal giudice, in mancanza di accordo. nel giudizio di divisione si procede prima alla stima dei beni, poi alla formazione delle porzioni. Se le porzioni non corrispondono al valore delle quote ereditate, chi ha avuto la porzione di valore eccedente è tenuto a pagare agli altri la differenza in denaro (conguaglio) .
La divisione una volta fatta non può essere annullata per errore; a meno che non siano toccati a uno dei condividenti beni che valgono meno di ¾ del valore della quota che gli spetta: in questo caso può essere rescissa. La divisione ha effetto retroattivo.
-divisione fatta dal testatore: se il testatore nel fare le porzioni lede la quota legittima spettante ad alcuno dei coeredi, questi può sempre agire con l’azione di riduzione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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