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Supplenza del Presidente della Repubblica Italiana

In caso di impedimento temporaneo le  funzioni del presidente della repubblica  sono esercitate dal presidente del Senato (che però deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione); in caso di impedimento permanente (morte o dimissioni) il presidente della camera dei deputati indice  l’elezione del nuovo presidente della repubblica entro 15 giorni(art 86).
La cessazione dall’ufficio di presidente delle repubblica può avvenire per: morte; fine dei 7 anni; dimissioni; impedimento permanente; decadenza (viene meno uno dei requisiti di eleggibilità); destituzione (a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla costituzione).
Allo scadere del mandato, il presidente della Repubblica diventa di diritto senatore a vita a meno che non vi rinunci.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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