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Interruzione della gravidanza quando ricorre l’imminente pericolo per la vita della donna


Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per l’imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste negli altri casi e al di fuori delle sedi autorizzate.
Resta fermo l’obbligo di accertare la situazione concreta di pericolo.
L’eventuale obiezione di coscienza da parte del personale sanitario non può mai essere invocata quando la donna versi in siffatta condizione.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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