Interruzione volontaria della gravidanza nel caso di malformazioni fetali
Per quanto attiene alla previsione di anomalie e malformazioni del concepito, l’attuale disciplina introduce un aspetto in precedenza non contemplato dalla legislazione italiana: quello dell’aborto profilattico o preventivo.
La norma consente alla donna di impedire la nascita di individui affetti da malattie ereditarie o da anomalie e difetti congeniti e ciò anche al fine di ridurre il pericolo e il peso economico connesso alla presenza della famiglia e nella società di individui improduttivi e bisognosi di un’assistenza continua.
L’aborto preventivo può essere giustificabile, secondo quanto dispone la l. 194/78 (per ciò che riguarda la gravidanza dopo il 90º giorno), quando lo studio prenatale del feto fornisca la certezza o un elevato grado di probabilità di gravi e irrimediabili malattie congenite del concepito; ma assai discutibile e pericoloso diviene il discorso quando il rischio è solo ipotetico (come è stabilito per la gravidanza entro il 90º giorno).
Continua a leggere:
- Successivo: Interruzione volontaria della gravidanza dopo il 90º giorno
- Precedente: Procedura e doveri del medico: l’interruzione volontaria della gravidanza
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
Altri appunti correlati:
- Medicina Legale
- Appunti di deontologia
- Medicina Legale per le professioni sanitarie
- Farmacotossicologia e Galenica farmaceutica
- Farmacologia
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.