Obiezione di coscienza in giurisprudenza
Consiste nel rifiuto motivato da ragioni etiche e di coscienza di adempiere ad un obbligo imposto dalla legge.
La l. 194/78 stabilisce che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di interruzione della gravidanza quando abbia sollevato obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
La dichiarazione per avere effetti pratici deve essere comunicata all’autorità competente entro un mese dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione o dalla stipulazione di una convenzione che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.
Essa può essere proposta anche fuori dei termini indicati, ma in tal caso produce i suoi effetti sono un mese dopo la sua presentazione.
Si intende altresì revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata abbia preso parte a procedure o interventi per l’interruzione della gravidanza, al di fuori dell’imminente pericolo per la vita della gestante.
Essa costituisce un diritto fondamentale del sanitario, poiché nessuno può essere costretto, contro la propria coscienza, a commettere atti diretti a sopprimere una vita umana, sia pure al suo inizio.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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