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Articolo 43 del codice penale: delitto doloso, preterintenzionale, colposo


Il delitto è volontario o doloso quando il reo ha coscienza e volontà dell’azione; coscienza e volontà dell’evento e quest’ultimo si verifica come conseguenza diretta della propria intenzione e della propria condotta.
Il delitto preterintenzionale si realizza invece solo in un caso, cioè quando il soggetto ha coscienza e volontà di ledere l’altro e quindi ha in mente di produrre un evento diverso (lesione personale) da quello che poi si è verificato (la morte).
Nel delitto colposo, infine, vi sono coscienza e volontà dell’azione (o dell’omissione); prevedibilità, forse previsione, dell’evento, ma in nessun caso volontà o intenzione di produrre l’evento stesso.
Questo però si verifica, indipendentemente dalla volontà dell’agente, a causa di imprudenza, imperizia, negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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