Skip to content

Il concetto di famiglia nel diritto

Famiglia in senso stretto e famiglia in senso ampio


In senso stretto s’intende il nucleo familiare, mentre in senso ampio l’insieme delle persone legate tra loro da rapporti di parentela (non è riconosciuta dalla legge oltre il 6° grado) e di affinità (vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge anche se morto).

La famiglia legittima


Si costituisce x matrimonio che impegna giuridicamente i coniugi in una serie di diritti e doveri reciproci e che costituisce fra loro un rapporto non dissolubile se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. La costituzione riconosce alla famiglia specifici compiti:
-i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole
-assistenza morale e materiale fra i coniugi
-obbligo di prestare gli alimenti al parente o all’affine che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento


La famiglia di fatto


È la stabile convivenza fra uomo e donna, basata sul reciproco vincolo affettivo, senza impegno giuridicamente vincolante. Costituita da persone non sposate:
-rapporti fra conviventi di fatto: unione libera che non implica diritti e doveri reciproci come quelli sopra. Ciascuno dei conviventi può interrompere il rapporto a propria discrezione e in ogni momento. Non si ha diritto alla successione legittima ma si ha diritto alla pensione di guerra alla convivente del caduto (convivenza almeno di 1 anno), al risarcimento danno al convivente superstite x fatto illecito di un terzo.
-rapporti fra genitori e figli naturali: i genitori hanno il diritto e l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio. Il riconoscimento o l’accertamento giudiziale della paternità/maternità comporta l’assunzione di tutti i doveri e diritti spettanti nei confronti dei figli, inclusi il diritto e il dovere alla prestazione alimentare. X la successione i figli illegittimi sono equiparati a quelli naturali.

Diritto agli alimenti


Una persona che versi in stato di bisogno, priva cioè di quanto sia necessario x la vita, e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto di richiedere i mezzi di sussistenza in denaro o in natura ai membri della sua famiglia. Il diritto agli alimenti è limitato al necessario x la vita, non si estende fino al mantenimento.
Se la persona caduta in stato di bisogno aveva donato i propri beni, l’obbligo alimentare incombe prima che sui membri della famiglia, sul donatario.
Questo diritto non può essere ceduto, si estingue con la morte dell’obbligato, è irrinunciabile e imprescrittibile.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.