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Il contratto di società

Definizione giuridica di società


Tipo di organizzazione nella quale più persone (soci) utilizzando dei beni e (a volte) il loro stesso lavoro, costituiscono ed esercitano un impresa nell’intento di ricavarne un guadagno, che verrà tra loro diviso. Sono collocate nei contratti plurilaterali con comunione di scopo con i quali nuove parti possono aggiungersi alle parti originarie, senza che ciò comporti stipulazione di un nuovo contratto. I conferimenti sono le prestazioni alle quali le parti di contratto di società si obbligano. I beni conferiti formano un fondo comune, vincolato a quella specifica destinazione che è l’esercizio, in comune fra i soci, dell’attività economica.


Società e comunione


Il contratto di società dà vita ad un fondo sociale: i beni conferiti dai soci si trasformano in patrimonio della società, ovvero appartenente ai soci solo collettivamente-> comunione a scopo di godimento (non è società se vi è solo comunione di beni e non esercizio di attività produttiva).

Società di persone e società di capitali


-società semplice: forma più elementare. Essa può avere x oggetto solo l’ esercizio di attività non commerciale. Principio maggioritario x la modifica dei contratti sociali.
-società in nome collettivo: principio dell’irrevocabilità per ciò che riguarda la modificazione del contratto sociale. Tipo generico di attività commerciale. Deve iscriversi nel pubblico registro delle imprese, ma non è fondamentale-> irregolare se non s’iscrive/ regolare se s’iscrive-> atto costitutivo che deve essere redatto in scritture privata autenticata o x atto pubblico. Deve contenere: generalità soci, ragione sociale/nome della società, sede, oggetto sociale/attività ec.
-società in accomandita semplice: si distingue da quella in nome collettivo x la presenza degli accomandatari (soci nella snc) e degli accomandanti i quali non partecipano all’amministrazione della società e godono di responsabilità limitata.
Caratteri:
-responsabilità illimitata e solidale dei soci x le obbligazioni sociali: deve rispondere del suo adempimento con tutti i beni presenti e futuri, sopportando il rischio d’impresa illimitato, non solo i beni conferiti alla società ma tutto il suo patrimonio. Inoltre il creditore può esigere da un unico socio l’intera prestazione.
-ciascun socio è anche amministratore-> ciascun socio concorre alla direzione d’impresa
-intrasferibilità della qualità di socio senza consenso degli altri soci
-società x azioni: sono dotate di personalità giuridica perciò realizzano autonomia patrimoniale e i soci sono limitatamente responsabili sulle quote di capitale versato (azioni). Capitale minimo iniziale 120.000€. Iscrizione nel registro delle imprese obbligatoria in quanto ha efficacia costitutiva della società (altrimenti non esiste) e acquista personalità giuridica. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società-> ma oggetto separato e aggiuntivo all’atto costitutivo (parte integrante). Deve costituirsi x atto pubblico e le modificazioni dell’atto cost. richiedono un’assemblea straordinaria ma resta limitata.
-società a responsabilità limitata
-società in accomandita x azioni: spa modificata dalla presenza di uno o più soci accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili x le obbligazioni sociali.
Caratteri:
-responsabilità limitata x i soci, rischiano solo il denaro o i beni che hanno conferito
-il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio
-la qualità di socio è liberamente trasferibile
Organi:
Assemblea-> formata dai soci che nominano gli amministratori, approvano il bilancio, modificano l’atto costitutivo
Consiglio di amministrazione-> composto dai non-soci
Collegio sindacale-> controlla l’amministrazione della società.


Definizione di società cooperative


Società a capitale variabile con scopo mutualistico (no scopo di lucro). I soci godono di responsabilità limitata. Scopo mutualistico = fornire beni ai soci, servizi ed opportunità di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. Atto costitutivo + statuto.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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