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La filiazione nel diritto

La filiazione legittima


La filiazione è il rapporto che intercorre fra genitori e figli e che attribuisce al primo il diritto/dovere d’istruire e educare i figli.
Lo stato di figlio legittimo spetta a chi sia stato concepito durante il matrimonio, anche se nato dopo la cessazione o la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale; spetta a chi sia nato durante il matrimonio anche se concepito prima della sua celebrazione (nato almeno 6 mesi dopo il matrimonio e entro 10 mesi della fine del matrimonio). Può formare oggetto di 3 azioni di stato:
-disconoscimento della paternità: è reputato figlio legittimo se non è disconosciuta la paternità. Prescrizione entro 6 mesi la madre e entro 1 anno il padre.
-contestazione della legittimità: accetta l’inesistenza di stato di figlio legittimo
-reclamo della legittimità: con la quale il figlio mira ad ottenere l’accertamento dello stato di figlio legittimo. Le ultime 2 sono imprescrittibili.
Lo stato di figlio legittimo si prova con l’atto di nascita.


La filiazione naturale


È figlio naturale il figlio nato fuori dal matrimonio, può restare tale oppure può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori o può ottenere l’accertamento giudiziale della paternità/maternità.
Può assumere 4 aspetti:
-figlio naturale non riconosciuto-> figlio d’ignoti
-filiazione naturale riconosciuta
-filiazione adulterina-> sono figli di genitori di cui uno almeno è sposato con un’altra persona
-figli naturalmente incestuosi-> sono quelli che nascono da genitori tra loro parenti (non possono essere riconosciuti salvo il caso in cui s’ignori la parentela).
La legittimazione di figlio naturale può essere richiesta solo dopo il riconoscimento.


L’adozione


Di maggiorenni:
-può essere adottata una sola persona, e se coniugata, la coppia
-l’adottante deve aver compiuto 35 anni
-ci deve essere il consenso dell’adottato e dell’adottante, ma anche dei genitori dell’adottato e del coniuge dell’adottante
Revoca: se l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del coniuge o dei discendenti.
Di minorenni:
-può essere adottato solo chi dichiarato in stato di adottabilità (perché si trovano in situazione d’abbandono)
-l’adottante deve essere maggiorenne e sposato da 3 anni (no separati)
Effetti: stato di figlio legittimo, cognome del padre adottivo, stessa posizione successoria dei figli di sangue.
L’affidamento dei minori
L’affidamento in famiglia o in istituti ha funzione solo assistenziale: l’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione. Il minore resta sottoposto alla potestà dei genitori e l’affidatario deve tener conto delle loro indicazioni favorendo il reinserimento nella famiglia d’origine.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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