Donne e dei minori: la tutela differenziata ed il principio costituzionale di parità di trattamento
Alla tutela ed al riequilibrio della posizione contrattuale debole del lavoratore va riportata anche la tutela differenziata del lavoro della donna e dei minori.
La tutela differenziata di questi soggetti va ricollegata alla loro specifica condizione di inferiorità socio-economica, nonché all’esigenza di una particolare attenzione all’integrità psico-fisica dei minori ed a particolari occasioni della vita delle donne.
Fin dagli inizi della legislazione sociale l’intervento protettivo nei confronti di questi soggetti deboli è stato rivolto ad escluderne o limitarne l’occupazione per mezzo di una molteplicità di divieti relativi all’esecuzione della prestazione, con l’obiettivo di tutelarne la salute e la stessa capacità di lavoro.
L’art. 37 cost. ha segnato un notevole cambiamento: ha riaffermato gli obiettivi protettivi della tutela differenziata del lavoro femminile e minorile, ma ha nel contempo introdotto il principio della tutela paritaria, cioè mirata a garantire ai minori e alle donne la parità di trattamento rispetto ai lavoratori adulti di sesso maschile.
Nella prima direzione, la norma riconosce la specificità della condizione personale dei minori, affidando al legislatore ordinario il compito di provvedere alla tutela della salute e dello sviluppo fisico e morale dei lavoratori più giovani; allo stesso modo, alla donna devono essere garantite le condizioni di lavoro idonee all’adempimento della sua essenziale funzione familiare e alla protezione della maternità.
Nella seconda direzione è riconosciuta alla donna lavoratrice e al minore la parità di diritti, e in particolare il diritto ad un’eguale retribuzione a parità di lavoro, rispetto ai lavoratori adulti di sesso maschile.
È evidente che la tutela differenziata del lavoro femminile e minorile persegue l’obiettivo di regolare e controllare le condizioni di lavoro in funzione della temporanea riduzione della capacità di lavoro di questi soggetti e/o della loro debolezza contrattuale: essa deve pertanto essere ricondotta alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro.
La tutela paritaria è invece da collegare, sia pure indirettamente, al principio di uguaglianza (art. 3 cost.). del quale la parità di trattamento sancita dall’art. 37 cost. costituisce una specificazione munita di efficacia interna al rapporto di lavoro e, come tale, limitativa dell’autonomia contrattuale.
Proprio in virtù di tale efficacia interprivata, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto efficacia precettiva immediata alla norma dell’art. 37 cost. sulla parità retributiva in favore delle donne e dei minori.
Al principio di parità retributiva ed a quello più ampio della parità di diritti della donna e del minore corrisponde un diritto soggettivo alla parità di trattamento verso il datore di lavoro, obbligato alla non discriminazione per età e per sesso.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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