La tutela differenziata delle donne: le lavoratrici madri
Nell’ambito della tutela differenziata della capacità di lavoro vanno inquadrate le norme in tema di tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri oggi contenute nel testo unico approvato con il d.lgs. 151/2001.
Il primo aspetto fondamentale di tutela deve essere considerato il divieto di licenziamento della lavoratrice dal momento di inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Tale divieto è sanzionato a pena di nullità.
Il divieto di licenziamento incontra alcuni limiti: infatti il licenziamento è consentito nell’ipotesi di giusta causa dovuta a colpa grave della lavoratrice, in quella di cessazione dell’attività dell’azienda alla quale la stessa è addetta, nel caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine, nonché in caso di esito negativo della prova.
La legge, inoltre, stabilisce una specifica limitazione alla capacità di lavoro della donna nel periodo della gravidanza e del puerperio attraverso la previsione del divieto generale di adibire la donna al lavoro dei 2 mesi precedenti la data presunta del parto (3 mesi nel caso di lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza) e nei 3 mesi successivi al parto, assicurando alla lavoratrice, nel corso di tale periodo, un trattamento economico (pari all’80% della retribuzione) a carico dell’INPS.
Tuttavia la lavoratrice ha la facoltà di optare per uno spostamento del periodo in modo da iniziare la sospensione il mese precedente la data presunta del parto e proseguirla fino al quarto mese dopo il parto, purché tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute del nascituro.
Questo periodo di sospensione (c.d. congedo di maternità) è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
È vietato altresì adibire la donna al trasporto e al sollevamento di pesi ed in generale a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, per tutta la durata della gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.
In ogni caso con la salvaguardia del precedente trattamento retributivo.
La legge prevede infine periodi giornalieri di riposo durante il primo anno di vita del bambino; si tratta in sostanza del diritto ad un orario di lavoro ridotto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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