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Sinallagma genetico e sinallagma funzionale


La retribuzione non è comprensiva soltanto degli elementi che sono in correlazione immediata con la prestazione eseguita dal lavoratore: a quest’ultimo, infatti, sono corrisposte anche attribuzioni in vario modo distaccate dall’effettiva erogazione nel tempo dell’attività lavorativa.
A questo proposito si possono distinguere diverse fattispecie: anzitutto vi sono le ipotesi di c.d. retribuzione differita, nella quale si ha il differimento nel tempo della causa e quindi dell’adempimento dell’obbligazione retributiva (è il caso del t.f.r.); poi, vi sono quelle nelle quali la legge dispone la corresponsione della retribuzione indipendentemente dall’esecuzione della prestazione lavorativa, come nel caso del riposo settimanale e le ferie annuali.
Accanto a queste si collegano le ipotesi di vera e propria sospensione dell’obbligazione di lavoro in determinate circostanze (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, ecc…).
Ancora più atipico è il caso dell’esercizio di taluni diritti sindacali che impongono al datore di lavoro di non pretendere la prestazione dovuta e ciò nonostante di retribuirla.
Dalla previsione di queste fattispecie si è tratto argomento per mettere in discussione la nozione di retribuzione come oggetto unitario dell’obbligazione principale del datore di lavoro e per qualificarla come oggetto di una pluralità di obbligazioni diverse tra loro: accanto alla retribuzione diretta, strettamente corrispettiva, vi sarebbero le obbligazioni specificamente concernenti le attribuzioni corrisposte a diverso titolo (c.d. retribuzione indiretta).
La questione è se anche in questi casi si possa qualificare la retribuzione come obbligazione corrispettiva.
Il problema è solo apparentemente teorico: ad esempio, un’obbligazione legale del datore è rappresentata dalla contribuzione previdenziale; stabilire se le attribuzioni corrisposte in mancanza della prestazione di lavoro abbiano natura retributiva o meno può avere notevole importanza quando si tratti di decidere de il datore sia tenuto a versare i relativi contributi previdenziali.
La deviazione delle categorie sinallagmatiche è evidente.
Tuttavia, non pare necessario giungere a negare l’operatività del principio sinallagmatico, in quanto è evidente il carattere temporaneo e circoscritto delle pause oppure dei periodi d’interruzione della prestazione lavorativa durante i quali è dovuta la retribuzione: in virtù dell’accordo, la retribuzione resta collegata sul piano causale all’esistenza dell’obbligazione di lavoro, anche se ne può essere prevista la corresponsione in assenza della prestazione lavorativa.
Peraltro, alla correlazione genetica tra la retribuzione e l’obbligazione di lavoro, corrisponde una funzione previdenziale, ulteriore e diversa da quella corrispettiva in senso stretto, di conservazione del reddito del lavoratore in presenza di una situazione di bisogno determinato da eventi socialmente protetti a carico del lavoratore.
Quindi si può affermare che nel contratto di lavoro il sinallagma genetico non è mai assente; viceversa, non sussiste necessariamente il sinallagma funzionale, rilevante sul piano dell’esecuzione della prestazione di lavoro.
In conclusione, vi sono alcuni casi in cui, in virtù di norme legislative o di contratti collettivi, la retribuzione viene corrisposta in assenza della esecuzione della prestazione lavorativa.
È dunque necessaria un’espressa previsione di legge o di contratto collettivo al fine di individuare i casi in cui si abbia diritto alla corresponsione della retribuzione nonostante la mancanza della prestazione lavorativa.
Pur con le sue deviazioni, pertanto, quella della corrispettività è la regola, rispetto alla quale eventuali eccezioni a favore del lavoratore vanno spiegate e giustificate.

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